ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 10 - Ottobre 2024

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Il Consiglio di Stato si esprime in tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.

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Consiglio di Stato, Sez. I, parere del 27 giugno 2024, n. 827.

È legittima la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego inflitta ad un maresciallo dell’Esercito italiano che, nell’esercizio del diritto di critica sindacale, abbia ecceduto dagli obblighi di continenza e di disciplina dell’uso dell’uniforme (nella specie, si trattava di aver pubblicato video sulla piattaforma youtube, nei quali, in uniforme, con voce contraffatta e maschera “anonymus”, ed anche con l'utilizzo di caricature animate del Capo di stato maggiore e del Ministro pro tempore, ha addebitato ai comandanti ai vari livelli comportamenti mobbizzanti, vessatori, ingiuriosi e minacciosi nei confronti di militari con l’omertà della linea di comando).

È legittima, sotto il profilo del principio del ne bis in idem, la sanzione disciplinare laddove, da un lato, i fatti posti a fondamento del provvedimento, pur analoghi nella loro materialità a quelli posti a fondamento di un procedimento precedentemente avviato ed archiviato, siano posti in essere in momenti diversi, risultando perciò episodi fattualmente diversi; dall’altro, allorquando sia comunque carente un accertamento giurisdizionale definitivo, che è presupposto logico del divieto di bis in idem. 

La valutazione in ordine al rapporto tra l’infrazione e i fatti addebitati, nonché alla loro gravità, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.