Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime in tema di idoneità al reclutamento a seguito di esiti di neoplasia e follow up oncologico.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 21 gennaio 2026, n. 503.
In materia di reclutamento nelle forze armate, l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato in via esclusiva agli organi sanitari militari e tale valutazione costituisce giudizio tecnico‑discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, restando precluso ogni controllo di merito, non rientrante nelle ipotesi tassative di cui all’art. 134 c.p.a. Non è quindi ammissibile alcuna sostituzione del giudice alle commissioni mediche militari né alcuna rivalutazione del quadro clinico, essendo sufficiente che la commissione abbia motivato secondo criteri tecnico‑scientifici attendibili.
Premesso che la particolare prestanza psicofisica riIchiesta dalle Forze armate giustifica la valutazione anche di mere imperfezioni, sulla base della disciplina tecnica speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare, nel reclutamento militare, il follow-up oncologico integra una condizione di imperfezione rilevante ai fini dell’idoneità, poiché comporta rischio di recidiva e necessità di monitoraggio, indipendentemente dall’assenza di disturbi funzionali.
