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Il Consiglio di Stato si esprime sulla riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente a seguito di ordinanza che dichiara l’incompetenza.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 26 aprile 2024, n. 3833.
La riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente a seguito di ordinanza che dichiara l’incompetenza deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni e si perfeziona con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, poiché la riassunzione della causa richiede la costituzione del rapporto processuale davanti al nuovo giudice e quest’ultima, nel giudizio amministrativo, ove la lite si incardina attraverso un meccanismo di vocatio iudicis e non di vocatio in iudicium, si perfeziona mediante il deposito, presso la segreteria del giudice ad quem, del ricorso notificato alle controparti.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che nessun argomento a sostegno della tesi opposta può trarsi dagli artt. 80, comma 3, e 105, comma 3, del c.p.a., i quali, diversamente dall’art. 15, comma 4, del c.p.a., ai fini del rispetto del termine perentorio per la riassunzione, fanno espresso riferimento alla sola notificazione del ricorso.