Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sulla durata non irragionevole del procedimento antitrust e sulla distinzione tra intese restrittive "per oggetto" e "per effetti".
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 13 novembre 2024, n. 9104.
La comunicazione di avvio del procedimento antitrust ha la funzione di fornire una tempestiva informazione sulla natura e sui motivi dell’accusa. In linea con la natura di tale atto, non è ipotizzabile che, in questa fase, si definisca nel dettaglio l’oggetto dell’accertamento che si delineerà nella sua compiutezza nel corso dell’istruttoria e con il fondamentale apporto partecipativo delle imprese. Pertanto, è fisiologico che la qualificazione dell’illecito possa essere rivista all’esito del completamento dell’attività istruttoria.
In materia di procedimento antitrust, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione può ritenersi violato soltanto qualora l’Autorità deduca circostanze nuove, non preventivamente sottoposte a contraddittorio, implicanti una diversa valutazione dei fatti addebitati, non anche qualora i fatti storici oggetto della prima e della seconda comunicazione delle risultanze istruttorie (cri) siano essenzialmente i medesimi, risulti mutata la sola qualificazione, in base a tali fatti, dell’illecito antitrust e sia comunque assicurato l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, in tale ipotesi non può ritenersi violata la garanzia di cui all’articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), specie allorquando l’approfondimento sia disposto in ragione delle difese delle parti e risulti funzionale all’ulteriore esercizio del loro diritto di difesa.
In materia di procedimento antitrust, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare l’annullamento di una decisione di accertamento di infrazioni adottata all’esito di un procedimento amministrativo fondato sull’articolo 101 o 102 TFUE, qualora sia stato dimostrato che tale violazione abbia pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate.