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Consiglio di Stato: il Comune ha la titolarità di introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici, salvo alcuni casi.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4778 dell’8 luglio 2019.
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ha spiegato che “I beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici”.
il Comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici.
La Corte Costituzionale ha da tempo escluso l’illegittimità di norme regionali che stabiliscano norme di tutela più rigorose, salvo il sindacato di ragionevolezza, secondo il quale «accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell’ambiente come ‘materia trasversale’, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni.
In tali circostanze, «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente».