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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e obblighi di formazione. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. I, 28 luglio 2022, n. 1321.

Non è irragionevole la decisione della commissione per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali di adottare anche il criterio minimo utile di 500 ore di formazione pratica di laboratorio per il conseguimento dell’iscrizione in base al titolo di studio.

Ha osservato la Sezione che il criterio minimo utile di 500 ore di formazione pratica di laboratorio, per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali in base al titolo di studio – che è cosa diversa dall’esperienza professionale – è consentito dal tenore testuale dell’art. 182, comma 1 ter, d.lgs. n. 42 del 2004, che fa riferimento espresso alla “valutazione dei titoli e delle attività”, nonché alla “attribuzione dei punteggi” e ciò a dimostrazione del fatto che la selezione non può avvenire prescindendo dalla formazione pratica effettivamente svolta, soprattutto in considerazione del delicato lavoro che gli aspiranti sono chiamati a fare.

Tanto è peraltro coerente anche con il primo comma del citato articolo, ove si parla di “adeguata competenza professionale” e con la ratio di fondo per cui, in professioni come queste, è indispensabile coniugare la necessaria formazione teorica con l’altrettanto indispensabile formazione pratica.