Ultimissime

Conseguenze della violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli scritti difensivi. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 1 dicembre 2020, n. 7622.
E’ inammissibile il ricorso che viola il principio di sinteticità, a nulla rilevando che tale gravame sia stato proposto prima dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 sui limiti dimensionali, avendo il dovere di sinteticità una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dalla centralità dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica.
Ha chiarito la Sezione che nella loro strumentalità all’attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., i principi di chiarezza e sinteticità, quanto alla causa petendi ed al petitum, rendono più immediata ed agevole la decisione del giudice, evitando l’attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rendendo meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione.
Nel caso sottoposto all’esame della Sezione l’atto di appello risulta caratterizzato da diverse reiterazioni delle medesime argomentazioni e dalla conseguente esposizione delle stesse in modo talvolta non specifico ed esaustivo.
Il mancato rispetto del precetto di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., espone pertanto l’appellante alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (Cass. civ. n. 8009 del 2019).