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Configurabilità del reato ex art. 316-bis c.p. nel caso in cui gli importi erogati con finanziamento a prima richiesta, garantito dallo Stato, non vengano destinati alle finalità previste dalla legge. Pronuncia della Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 4 giugno 2021, n. 22119.
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, la Sesta sezione penale ha affermato che non è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all’erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.