ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



Configurabilità della rinuncia tacita all'usucapione. Pronuncia della Suprema Corte.

Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 15 novembre 2022, n. 33618.

La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito.

Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, potesse configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito) Sez. 2, Sent. n. 17321 del 2015, Sez. 2, Sent. n. 10026 del 2002).