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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Civile



Condizioni e limiti per la conclusione del contratto con se stesso.

Di Valentina Cappannella.
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SESTA SEZIONE CIVILE,

19 novembre 2019, n. 29959

 

Di VALENTINA CAPPANNELLA

 

Condizioni e limiti per la conclusione del contratto con se stesso

 

 

Premessa

Il nostro ordinamento disciplina, all’art. 1395 c.c., la fattispecie relativa al contratto stipulato dal rappresentante con se stesso, nel quale il rappresentante assume la posizione di parte sostanziale contrapposta a quella del rappresentato, ovvero la rappresentanza delle parti contrapposte.

La sanzione comminata dalla norma citata è quella dell’annullabilità del contratto, presumendosi, in tale fattispecie, l’esistenza di un conflitto di interessi in capo al rappresentante.

In tale ipotesi, ai fini della validità del contratto, al rappresentante non è sufficiente provare l’inesistenza di un generico conflitto di interessi, ma deve dimostrare l’esistenza di una specifica autorizzazione del rappresentato o di una predeterminazione del contenuto negoziale tale da escludere la possibilità di conflitto.

La Corte di Cassazione ha elaborato un orientamento volto alla tutela effettiva del soggetto rappresentato, avendo ribadito in più occasioni che l'autorizzazione del rappresentato e la predeterminazione del contenuto del contratto, pur essendo alternativi, non escludono che, al fine di impedire l'annullamento del contratto, l'autorizzazione debba essere accompagnata da una predeterminazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato (v. Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 2002, n. 14982), restando, invece, irrilevante la sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante (v. Cass. Civ., Sez. III, 15 maggio 2009, n. 11321).

 

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI, 19 novembre 2019, n. 29959

Nel suddetto filone giurisprudenziale si inquadra perfettamente la pronuncia in commento, la quale ha ribadito, come vedremo meglio più avanti, il principio per cui, ai sensi dell’art. 1395 c.c., l’annullamento del contratto può essere evitato dal rappresentante solo dimostrando l’esistenza di un’autorizzazione specifica del rappresentato, di contenuto tale da impedire eventuali abusi.

 

La fattispecie concreta

Tizio ha intrattenuto dei rapporti negoziali con la società Alfa al fine di ottenere un finanziamento.

In tale contesto Tizio ha rilasciato, con atto notarile, a favore di Caio, legale rappresentante della predetta Società, una procura speciale avente ad oggetto l’amministrazione e la vendita della quota (di cui lo stesso era titolare) di un proprio immobile, autorizzando il rappresentante ad estinguere, con il ricavato della predetta vendita, il debito contratto con la Società di finanziamento Alfa, restituendogli l’eccedenza.

Il rappresentante Caio, con atto notarile, vendeva la predetta quota alla Società Beta, di cui Caio era legale rappresentante, per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, corrisposto, peraltro, con modalità di pagamento anomale.

Così, Tizio ha agito in giudizio nei confronti della Società Beta, nonché del rappresentante Caio, chiedendo l’annullamento del suddetto atto di vendita, assumendo che lo stesso fosse stato stipulato in violazione dell’art. 1395 c.c..

I convenuti si sono costituiti nel giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

In primo grado il giudizio si è concluso con sentenza di accoglimento della domanda avanzata da Tizio e conseguente annullamento del suddetto atto di compravendita immobiliare.

In particolare, il Tribunale adito ha ritenuto che l’incarico di vendita assegnato da Tizio a Caio, fosse di contenuto non specifico, così da violare il disposto dell’art. 1395 c.c.. Nello specifico, secondo il Giudice, sebbene nella procura rilasciata a Caio fosse contemplata l’autorizzazione alla vendita della quota di immobile in questione anche a se stesso, la valutazione dell’immobile contenuta nella procura appariva insufficiente ed indeterminata, tanto da inficiare anche l’incarico di vendita.

Avverso tale decisione Caio, anche in veste di legale rappresentante della Società Beta, ha proposto impugnazione, rigettata dalla Corte d’Appello con sentenza che ha confermato le statuizioni del Tribunale.

Anche tale ultima sentenza è stata impugnata da Caio dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata con la decisione in commento.

 

La tesi del ricorrente

Ai nostri fini interessa esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1395, comma 1, c.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto che, per l’atto di compravendita di cui è stato chiesto l’annullamento, Tizio non avesse determinato puntualmente il prezzo e che, essendo la puntuale determinazione degli elementi essenziali del contratto volta a tutelare gli interessi del rappresentato, laddove tale determinazione risulti generica, deve ritenersi che il contratto stipulato dal rappresentante con se stesso avvenga in conflitto di interessi; e ciò anche qualora, come nella fattispecie in esame, via sia nella procura autorizzazione espressa in tal senso.

Secondo la tesi del ricorrente, l'art. 1395 c.c. non farebbe alcun riferimento, nemmeno implicito, alla predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato, contestando che tale norma preveda una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi; conflitto che, secondo la tesi del ricorso, non potrebbe essere scongiurato dalla predeterminazione di alcuni elementi contrattuali, essendo rilevante solo la valutazione oggettiva ex post.

La statuizione della Corte di Cassazione

Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito, nella pronuncia oggetto di nota, il principio costante secondo cui “In tema di conclusione del contratto del rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante" (Cass. 21/11/2008, n. 27783; Cass. 15/05/2009, n. 11321)” (v. punto 2.1. della sentenza oggetto di nota).

Partendo da tale principio pacifico, la Corte ha puntualizzato che “l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 c.c., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto; peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; con la conseguenza che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (Cass. 21/03/2011 n. 6398). Inoltre, nel ribadire che, in tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, ha pure questa Corte stabilito che è onere del rappresentante superare tale presunzione mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto (Cass. 20/08/2013, n. 19229)” (v. punto 2.1. della sentenza oggetto di nota).

Sulla base di tale ragionamento, la Cassazione ha avallato la decisione della Corte di merito, la quale ha applicato correttamente i principi sopra, pervenendo così alla decisione di rigetto del ricorso.

*

Concludendo, la pronuncia in esame mira alla massima tutela del soggetto rappresentato, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Ai fini della validità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, infatti, la Suprema Corte richiede che l’autorizzazione in tal senso data dal rappresentato debba essere accompagnata da una puntuale determinazione degli elementi negoziali, tale da poter fare escludere la possibilità di un conflitto di interessi e, conseguentemente, di abusi a danno del rappresentato.

In punto di onere della prova, poi, la Corte pone a carico del rappresentante l’onere di superare la presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi di cui all’art. 1395 c.c., tramite la dimostrazione del rispetto delle suddette condizioni idonee a garantire la tutela effettiva del soggetto rappresentato.