ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Concorso DSGA: il TAR Lazio si esprime sulla legittimità della prova preselettiva senza punteggio minimo.

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Tar Lazio-Roma, Sez. III bis, sent. n. 2288 del 20 febbraio 2020.

2.1. È da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).

La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.

2.2. In relazione poi alla soglia rapportata al numero dei posti disponibili l’art. 12, comma 6, del Bando stabilisce che “All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile…”.

Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.

L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.

Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015). In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015; cfr. Cons. Stato, ord 25.11.2019 nn. 5865, 5864; Cons. Stato, decreto n. 5508 del 4.11.2019, dove si precisa che in materia di concorsi pubblici per dirigenti scolastici, l’articolazione su base regionale della procedura è modalità contemplata dalla legge e la possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una regione e non in un’altra non integra una violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione, si veda tra varie, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n.3567).

A tali argomenti, occorre aggiungere che il procedimento in oggetto ha carattere concorsuale e non consiste in un esame di abilitazione, con la conseguenza che l’amministrazione ben può stabilire una soglia rapportata al numero dei candidati piuttosto che al numero di risposte giuste fornite da parte del candidato.

2.3. La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo), volta alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all’art. 3 nei commi da 6 a 16.

Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell’intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati.

2.4. Per quanto riguarda poi le presunte distorsioni, dedotte da parte ricorrente, derivanti dal diverso punteggio di ammissione in relazione all’Università di riferimento, è stato osservato che “quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un'altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso........Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d'altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso” (Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257).

Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).

La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria.

Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Atenei differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito locale.