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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Quando l’efficienza causale dell’imprudente condotta del danneggiato esclude la responsabilità del custode. La Suprema Corte di Cassazione sul punto.

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Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, sent. n. 18415 del 9 luglio 2019.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha richiamato l’ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale al "dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa" è affiancato "un dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa"; e quest’ultimo "può ricondursi - se non all’ormai non più in auge principio di autoresponsabilità - almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall’art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa"; e infatti "la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano al compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell’autore dell’illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussiste un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno"

“E se è vero – continua il Supremo Collegio - che la responsabilità dell’art. 2051 c.c. non discende direttamente dall’inadempimento dell’obbligo di custodia, ovvero da una illecita condotta del custode, bensì dalla trasformazione del rischio in evento dannoso, è altrettanto vero che questo paradigma non si svincola da un contrappeso che ne confina il contenuto: il limes che il legislatore ha posto proprio nel "caso fortuito" così come interpretato giuridicamente, in modo che, quanto all’intrusione causale umana nella concretizzazione del rischio, la condotta negligente del soggetto tutelato che detta concretizzazione effettua restituisce, per così dire, il rischio al danneggiato stesso, in quanto quest’ultimo infrange la serie causale preesistente - attinente al custode mediante la propria condotta (cfr., oltre agli arresti già citati, da ultimo Cass. sez. 3, 29 gennaio 2019 n. 2345, per cui, in sostanza, quanto più "la situazione di possibile pericolo" può essere "superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato", tanto più incide "l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.").”.