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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite sull'improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.

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Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 15702 dell’11 giugno 2019.

Con la sentenza n. 15702 dell’11 giugno 2019, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale”.

Nella fattispecie in esame la controricorrente sollevava eccezione di improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, ex art. 329 cod. proc. civ., da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per aver autorizzato la Ragioneria Territoriale di Venezia, in ossequio alla sentenza di appello, a procedere al rimborso della sanzione amministrativa pecuniaria pagata, dichiarando che la sentenza della Corte di appello di Venezia non sarebbe stata impugnata.

La Suprema Corte ha rilevato che non può assumere univoco significato di acquiescenza la comunicazione cui fa riferimento la controricorrente, non contenendo essa una inequivoca manifestazione di volontà al riguardo, in quanto la stessa richiama soltanto una pregressa presupposta rinuncia, cui la controricorrente non fa alcun cenno, in relazione alla quale nulla risulta dimostrato e che il ricorrente assume non essere mai intervenuta. Tale eccezione è stata quindi rigettata.

Con il medesimo dispositivo, inoltre, le S.U. della Suprema Corte hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla violazione dell'art. 5 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109.