ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La CGUE precisa la propria giurisprudenza «Cilfit» confermando che i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale.

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CGUE, comunicato n. 175/21 del 6 ottobre 2021, sent. nella causa C-561/19 Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi

La Corte precisa la propria giurisprudenza «Cilfit» riguardo alle situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale Qualora un giudice siffatto ritenga di potersi astenere dall'ottemperare a tale obbligo, la motivazione della sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una delle tre situazioni in cui ciò gli è consentito Nel 2017, il Consiglio di Stato (Italia), giudice nazionale di ultima istanza (in prosieguo: il «giudice del rinvio»), ha adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale nell'ambito di una controversia riguardante un appalto pubblico di servizi di pulizia, in particolare, di stazioni ferroviarie italiane. La Corte ha pronunciato la sua sentenza nel 2018. Le parti di tale controversia hanno successivamente chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte altre questioni pregiudiziali.

In tale contesto, nel 2019 il giudice del rinvio ha adito la Corte con un nuovo rinvio pregiudiziale. Esso intendeva in particolare sapere se un giudice nazionale di ultima istanza sia tenuto a sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione qualora tale questione gli sia sottoposta da una parte in una fase avanzata dello svolgimento del procedimento, dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione o quando è già stato effettuato un primo rinvio pregiudiziale in tale procedimento. Giudizio della Corte Nella sua sentenza, la Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, riafferma i criteri elaborati nella sentenza Cilfit, che prevede tre situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale: i) la questione è rilevante per dirimere la controversia; ii) la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte; iii) la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Pertanto, la Corte dichiara che un giudice nazionale di ultima istanza non può essere liberato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo fatto di aver già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento. Riguardo alla terza situazione suesposta, la Corte precisa che siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Prima di concludere per l'assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice nazionale di ultima istanza deve essere convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte.

A tal riguardo, la sola possibilità di dare interpretazioni diverse di una disposizione del diritto dell'Unione non è sufficiente per ritenere che esista un ragionevole dubbio quanto alla sua corretta interpretazione. Tuttavia, quando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno ai giudici di uno Stato membro o di Stati membri diversi – riguardo all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione applicabile alla controversia principale è portata a conoscenza del giudice di ultima istanza, quest'ultimo deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione relativa a un'eventuale mancanza di ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione di detta disposizione.

I giudici nazionali di ultima istanza devono valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con tutta l'attenzione necessaria, se essi si trovino in una delle tre situazioni che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad essi. Qualora un giudice siffatto ritenga di essere esonerato dall'obbligo di adire la Corte, la motivazione della sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una delle suddette tre situazioni. Peraltro, quando si trova in presenza di una di tali situazioni, il giudice di ultima istanza non è tenuto ad adire la Corte, anche se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad esso. Per contro, se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione non corrisponde a nessuna di tali situazioni, il giudice di ultima istanza è tenuto ad adire la Corte. Il fatto che detto giudice abbia già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale non rimette in discussione l'obbligo di rinvio pregiudiziale qualora permanga, dopo la pronuncia della Corte, una questione di interpretazione del diritto dell'Unione alla quale è necessaria una risposta per dirimere la controversia.

Spetta unicamente al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento sia necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. Tuttavia, un giudice di ultima istanza può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi ad esso. Infatti, nel caso in cui i motivi sollevati dinanzi a tale giudice dovessero essere dichiarati irricevibili, non può essere considerata necessaria e pertinente una domanda di pronuncia pregiudiziale affinché tale giudice possa emettere la propria decisione. Le norme processuali nazionali applicabili devono tuttavia rispettare i principi di equivalenza e di effettività.