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Applicazione del principio di non contestazione dei fatti dedotti nel ricorso. Pronuncia del TAR Catanzaro.
TAR Catanzaro, Sez. I, sent. del 9 marzo 2023, n. 393
È dunque da ritenersi che, sia in virtù dell’onere di allegazione probatoria posto a carico del ricorrente, sia in virtù dell’art. 64, commi 1 e 2 c.p.a. (nel senso che “In applicazione del principio di non contestazione, codificato dall’art. 115 c.p.c. e dell’art. 64, comma 2, c.p.a., i fatti dedotti nel ricorso e non contestati debbono considerarsi provati: ed invero, la collocazione topografica del disposto dell’art. 64, comma 2, c.p.a. deve portare a ritenere che, nell’ambito del processo amministrativo, i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, menzionato nel comma 1 del medesimo art. 64 c.p.a., con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione. La mancata contestazione, in particolare, esenta l’altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall’onere della prova, dovendosi pertanto attribuire al comportamento non contestativo il valore di relevatio ab onere probandi” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 19.1.2021, n.201), le evenienze rappresentate rendono illegittima l’impugnata determinazione di esclusione dell’Amministrazione.