ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Ultimissime



Ammissione all’esame di fine ciclo di alunno disabile senza Pei o con Pei redatto a fine anno.

   Consulta il PDF   PDF-1   

CGARS, sent. del 26 giugno 2020, n. 482.

É illegittima l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di un alunno disabile senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e quindi in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e soprattutto in assenza del PEI, mancanza alla quale va equiparato la sua redazione solo a fine anno, e quindi certamente non utilizzato per lo scrutinio dell’alunno (1).

(1) Ha ricordato il C.g.a. che il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità e che l’alunno disabile ha diritto a seguire il corso degli studi obbligatori utilizzando una serie di strumenti previsti come obbligatori ed inderogabili al fine di garantire l’effettiva integrazione e l’effettiva partecipazione all’apprendimento.

Il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto nella categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per quel che qui rileva anche la coerente acquisizione di competenze-seppur ridotte- scolastiche.

Tra le misure di integrazione e sostegno previste dal legislatore per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del disabile vi è la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato e il supporto di ulteriori figure specializzate di sostegno, tutte parimenti necessarie, non intercambiabili e costanti nella durata del percorso scolastico.

L’art. 11, d.l.gs. n. 62 del 2017 prevede infatti per gli studenti che la valutazione debba essere riferita “al comportamento, alle discipline e alle attività” svolte sulla base del PEI e che l’ammissione all’esame di Stato va fatta sempre con riferimento al PEI; mentre la l. n. 104 del 1992 ha la finalità di garantire e promuovere l’integrazione del disabile non solo nella famiglia, ma, anche nella scuola, attraverso mezzi adeguati.