ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Ultimissime



Ammissibilità delle fonti confidenziali nel processo amministrativo. Pronuncia del Consiglio di Stato.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, sez. VI, decr. del 10 novembre 2023, n. 1354.

Nel nostro ordinamento la prova confidenziale non è configurabile tranne eccezionali ipotesi di segreto qualificato (il Consiglio di Stato segnala come caso limite, ad esempio, il segreto di Stato e il deposito di una nota dei servizi segreti in busta chiusa da prendersi come “fatto” e giammai da valutarsi per il suo contenuto ove tale documento sia posto alla base di un provvedimento espulsivo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato in un procedimento paragiurisdizionale quale il ricorso straordinario avente carattere misto fra natura amministrativa e giurisdizionale).

Il Consiglio di Stato, con il decreto della sez. VI, 8 novembre 2023, n. 1348 - Pres. e Est. Montedoro, aveva già evidenziato che doveva escludersi di regola che esistesse una documentazione conoscibile dal giudice che non fosse accessibile alle parti del processo stante la regola del contraddittorio e la tendenza del processo alla pubblicità (pur nella complessità delle regole che sono intervenute a difesa della privacy e dei segreti con lo sviluppo dell’informatica). In occasione dell’istanza di riesame del suddetto decreto, il Consiglio di Stato ha chiarito che sul tema dell’ammissibilità della c.d. prova confidenziale nel processo – spazio dominato dal principio del contraddittorio – c’è un vuoto normativo non colmabile dal giudice e che il processo non è il ricorso straordinario al Capo dello Stato che, conservando tratti del procedimento amministrativo, consente di ipotizzare attenuazioni del principio del contraddittorio pieno quali risultanti dall’istruttoria amministrativa (arg. ex Cons. Stato, Ad. sez. riun. prima e seconda 7 maggio 2012, n. 2131). Il Consiglio di Stato ha sottolineato che in dottrina, e specialmente quella di stampo tedesco, si distinguono due profili di riservatezza nel processo: un primo profilo riguarda quella verso l’esterno del processo, e si occupa di quell’insieme di norme che tendono a proteggere le informazioni che le parti si scambiano durante il processo dalla loro diffusione verso la collettività (unmittelbare Öffentlichkeit); il secondo profilo riguarda invece la riservatezza come esigenza interna al processo, vale a dire di tutela di una parte nei confronti dell’altra (Parteiöffentlichkeit), precisando che l’art. 136 c.p.a. riguarda i profili di riservatezza esterna o verso la collettività e non consente alcuna deroga ai principi del contraddittorio nel lato interno del rapporto processuale. Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che nel processo amministrativo italiano e nel processo civile italiano che lo integra (ai sensi dell’art. 39 c.p.a.) non esiste una disposizione analoga a quella dell’art. 105 del regolamento di procedura del Tribunale UE che consente deroghe al contraddittorio ma comunque solo nel caso di trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.