ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto avverso atti delle amministrazioni statali. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, Sez. riun., 7 aprile 2022, n. 171.

È inammissibile, per incompetenza dell’autorità amministrativa adita, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto avverso atti delle amministrazioni statali Il C.g.a. ha rimeditato il proprio precedente orientamento secondo il quale il procedimento avviato col ricorso si conclude con la sola decisione in rito sulla inammissibilità. Ed invero, tale soluzione - melius re perpensa - presenta il rischio di risolversi in un diniego della tutela piena, effettiva e satisfattiva per il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, laddove viene esclusa la possibilità di una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda proposta avanti all’autorità incompetente.  

In considerazione delle lacune della disciplina positiva, la questione, nei termini prospettati, postula la disamina della natura giuridica, prima del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e poi, in particolare, di quello al Presidente della Regione Siciliana ex art. 23 dello Statuto Siciliano, al fine di individuare la soluzione da applicare al caso in esame che consenta la conciliazione delle due sopra richiamate esigenze, ossia la definizione del procedimento inammissibilmente instaurato innanzi al Presidente della regione Siciliana, senza tuttavia pregiudicare il pieno esercizio del diritto del ricorrente a una tutela effettiva, nonché celere e agevole, delle pretese fatte in concreto valere. Non v’è dubbio che la natura giuridica del ricorso straordinario sia intimamente legata alla disciplina dell’istituto e alla sua evoluzione.  

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è un rimedio amministrativo giustiziale a carattere impugnatorio e a struttura contenziosa, sicché eventuali lacune della relativa disciplina positiva possono essere colmate anche attraverso l’applicazione dei principi generali in materia di ricorsi amministrativi. 

Nel caso di impugnazione di atti statali, e non regionali, può, quindi, applicarsi al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, il principio generale ricavabile dall’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo il quale non viene meno l’obbligo di pronuncia dell’amministrazione quando un ricorso amministrativo sia stato indirizzato, nei termini di legge, a un organo diverso da quello competente. Ne consegue che, una volta dichiarata l’inammissibilità, il ricorso pervenuto erroneamente al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana va trasmesso d’ufficio al Consiglio di Stato, ai fini della prosecuzione del procedimento, pena, altrimenti, l’ingiustificata limitazione dei principi di pienezza ed effettività di tutela del cittadino nei confronti di atti della pubblica amministrazione.