ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 07 - Luglio 2026

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L'Adunanza Plenaria fissa i confini dell'annullamento con rinvio: l'erroneo assorbimento dei motivi non è nullità della sentenza.

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Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. non definitiva del 22 giugno 2026, n. 2.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha formulato i seguenti principi: a) nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: i) qualora la parte appellata non li abbia ritualmente riproposti nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; ii) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario; b) l'accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l'erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale; c) la «nullità della sentenza», quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell'atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della «motivazione apparente», in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia; d) il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all'interno di esso.