Ultimissime
L’Adunanza Plenaria si esprime sui limiti dell’intervento nel processo amministrativo.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. non definitiva del 29 ottobre 2024, n. 15.
L’Adunanza plenaria ha eunciato i seguenti principi di diritto: 1) l’art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo; 2) qualora sia pendente innanzi all’Adunanza plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l’intervento – innanzi alla medesima Adunanza plenaria ‒ di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale.