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Anno XVIII - n. 01 - Gennaio 2026

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Acquisizione ex lege al patrimonio dello Stato delle opere non amovibili costruite dal concessionario. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 14 ottobre 2025, n. 8024.

È legittimo l’atto con il quale il comune dichiara nullo, in autotutela, il riconoscimento della facile amovibilità delle opere realizzate dal privato sul bene demaniale, sul presupposto che sull’area demaniale data in concessione incidessero beni già acquisiti dallo Stato ex art. 49 cod. nav.; tale disposizione infatti, nel prevedere, alla scadenza di una concessione e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il trasferimento allo Stato delle opere che non possono essere rimosse, è volta a garantire che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico: come ritenuto dalla Corte di giustizia, l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico.

Ai sensi dell’art. 49 cod. nav., la devoluzione al demanio marittimo avviene automaticamente alla scadenza della concessione, cosicché il procedimento per l’incameramento delle pertinenze demaniali non ancora acquisite ha carattere meramente ricognitivo e dichiarativo: non occorre, infatti, alcun provvedimento amministrativo che accerti la consistenza della devoluzione ai fini dell’acquisto delle opere al patrimonio dello Stato, non essendo tale elemento previsto ai fini costitutivi dalla norma.