ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 03 - Marzo 2026

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Abuso di posizione dominante nella sostituzione della corrispondenza tradizionale con comunicazioni digitali ("e-substitution" e "margin squeeze"). Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 28 gennaio 2026, n. 725.

Il fenomeno della cosiddetta "e-substitution" (ovvero la sostituzione della corrispondenza tradizionale con comunicazioni digitali come e-mail e pec) non esclude la sussistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE. La contrazione quantitativa di un mercato (nella specie, dei servizi postali), per effetto della sostituzione con altre forme di comunicazione più veloci ed economiche, non comporta automaticamente il ridimensionamento della posizione, del potere e dell'incidenza dell'operatore dominante sullo stesso; pertanto, anche in un mercato in declino, le condotte volte a ostacolare la concorrenza rimangono sanzionabili qualora un operatore sfrutti il proprio vantaggio strutturale per escludere i concorrenti. 

Il "margin squeeze" (compressione dei margini) è un tipico abuso di posizione dominante che si verifica allorquando un’impresa verticalmente integrata (presente in più fasi della filiera) vende un input essenziale ai suoi concorrenti ad un prezzo economicamente insostenibile, impedendo di fatto la concorrenza nel mercato a valle. L’input venduto dall’operatore verticalmente integrato agli altri operatori deve essere essenziale ed economicamente insostenibile per competere nel mercato a valle e, in tal modo, l’impresa dominante sfrutta la sua posizione per escludere la concorrenza, imponendo condizioni svantaggiose.

In materia di servizi postali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità antitrust) operano in un rapporto di complementarietà e non di alternatività. Mentre l'AGCOM interviene "a monte" dettando regole generali per conformare gli assetti di mercato ai principi della concorrenza, l'Autorità antitrust interviene "a valle" per accertare e sanzionare le concrete condotte degli operatori economici che ostacolano lo svolgimento della libera concorrenza nei mercati. 

Ai fini della perimetrazione del mercato rilevante del prodotto, la sostituibilità tra servizi deve essere valutata non solo in termini di identità tecnica, ma anche di fungibilità economica per la clientela finale. In presenza di servizi differenziati verticalmente (nella specie, "posta massiva" e "posta time"), l'appartenenza al medesimo mercato merceologico è configurabile in virtù di una sostituibilità unilaterale: essa ricorre qualora il servizio di qualità superiore sia offerto a condizioni tali da soddisfare la medesima esigenza d'uso della clientela business a prezzi non significativamente distanti da quelli del servizio base, rendendo la distinzione tra i prodotti irrilevante per le scelte d'acquisto e funzionale a una strategia escludente.