ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 09 - Settembre 2024

  Ultimissime



Non è punibile il bambino "bullizzato" che reagisce alle violenze e provocazioni anche in un momento diverso.

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Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 22541 del 10 settembre 2019.

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ha sottolineato il dovere di essere sensibili verso gli adolescenti che, lasciati soli da scuola e istituzioni, siano esposti ad atti di bullismo idonei a provocare reazioni amplificate.

Non può ricadere sulla vittima di bullismo che reagisce nei confronti dell'aggressore tutta la responsabilità dell'evento: sbagliato ritenere non applicabile l'art. 1227 c.c. in ragione del fatto che il colpo in viso al coetaneo giunga in un momento diverso rispetto a quello in cui il giovane aveva subito le condotte vessatorie.

L'istinto di vendetta va certamente condannato – continua il Collegio-, ma l'ordinamento non può ignorare le situazioni di privazione e svantaggio che ne costituivano il sostrato, soprattutto qualora sia mancato un intervento, in particolare da parte della scuola, al fine di arginare il fenomeno del bullismo e sostenere la vittima.

Senza una condanna pubblica di tali atteggiamenti, infatti, è legittimo aspettarsi una reazione emotiva e incontrollata da parte del "bullizzato" adolescente che, tra l'altro, ha una personalità non ancora formata in modo saldo e positivo. Senza dimenticare anche il peso dell'educazione impartita dai genitori che deve essere non solo di parole ma anche e soprattutto di comportamenti.