ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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E' truffa aggravata il fittizio distacco internazionale di lavoratori finalizzato ad eludere gli obblighi contributivi.

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Corte di Cassazione, Sez..II , sent. n. 9758 dell'11 marzo 2020.

Il fittizio distacco internazionale di lavoratori, finalizzato ad eludere fraudolentemente gli obblighi contributivi del datore di lavoro per conseguire un profitto ingiusto, integra il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma secondo, cod. pen., non rientrando nell’area operativa del reato di cui all’art. 38-bis del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che invece punisce la somministrazione di lavoro fraudolenta laddove posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, al fine esclusivo di tutelare quest’ultimo.