Ultimissime

E' possibile utilizzare il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione delle ordinanze ex art. 702-quarter c.p.c. . Pronuncia del TAR Toscana.
TAR Toscana, Sez. I, sent. del 17 dicembre 2020, n. 1687.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente stabilizzato va affermata la possibilità di utilizzare il rito dell’ottemperanza per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702-quater c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702-bis del codice di procedura civile (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1° aprile 2016, n. 834; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2015, n. 4566).
Del resto, per chiare previsioni normative, l’ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce espressamente carattere esecutivo ai sensi dell’art. 702-ter ult. comma c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, <<produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile>> (art. 702-quater c.p.c.); si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti pienamente riportabile alla previsione di cui all’art. 112, 2° comma lett. c) del c.p.a. che ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle <<sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario>>