Ultimissime

Per la mediazione obbligatoria è necessaria la presenza personale delle parti.
Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza n. 13630 del 27 giugno 2019.
Con la pronuncia in esame la XIII Sezione del Tribunale di Roma ha affermato “che la necessaria partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona), è insita nella natura stessa delle attività nelle quali si esplica il procedimento di mediazione e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del D. lgs.28/2010, nel suo insieme proteso a favorire il raggiungimento di un accordo attraverso l’incontro delle parti (personalmente) e il recupero di un corretto rapporto interpersonale messo in crisi dal conflitto insorto.”