Ultimissime

L’imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello rinuncia implicitamente a comparire in udienza. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 8 maggio 2023, n. 19336.
La Sesta Sezione penale ha affermato che l’imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia astretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.