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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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I gestori di bar e ristoranti possono controllare l'identità dei clienti muniti di Green pass. Nota del Garante privacy.

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GPDP, nota del 10 agosto 2021.

Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito oggi in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

Su questo secondo punto il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire.

Nota:

il quesito da Lei rivolto all’Autorità solleva un tema di indubbio interesse generale, relativo ai limiti e ai presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.

Per quanto di competenza di questa Autorità, tuttavia, non può che rilevarsi come l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda- ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni verdi- l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione introdotte dal d.l. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto- oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde - anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM.

Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell'intestatario  della certificazione, in  qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).

Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.