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Cassazione: i limiti d'impugnabilità delle sentenze pronunciate secondo equità sussistono anche in tema di opposizione all'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 23623 del 24 settembre 2019.
Con la pronuncia in parla la Terza Sezione Sivile della Suprema Corte ha enunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio secondo il quale in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità – introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., dalla legge n. 52 del 2006 - le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall’art. 339, comma 3, c.p.c., ossia con motivi limitati.
Dispositivo dell'art. 339 Codice di procedura civile:
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.