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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Cassazione: è ammissibile l'istanza di rinvio udienza per legittimo impedimento via telefax.

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Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 40037 dell'1 ottobre 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha rilevato che circa la possibilità di inoltrare via telefax l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali.
- Secondo un primo orientamento, tale possibilità è inammissibile, poiché l’art. 121 c.p.p. individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentare memorie e richieste al giudice, mentre il ricorso via fax è utilizzabile solo dai funzionari della cancelleria;
- Un secondo orientamento, invece, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronunciato in merito all’istanza di rinvio trasmessa via fax dal difensore sarebbe viziata da nullità assoluta ed insanabile, essendo tale modalità di trasmissione riconosciuta per via dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, nonché grazie all’art. 420-ter c.p.p., che al comma 5 prevede solo che l’impedimento sia “prontamente comunicato” al giudice, senza imporre specifiche formalità;
- in base ad altro e ultimo orientamento, l’invio dell’istanza tramite fax non è inammissibile o irricevibile, ma la mancata delibazione qualora il giudice non ne sia venuto a conoscenza non comporta la violazione del diritto di difesa, in quanto la scelta dello strumento tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio della intempestività con cui lo stesso può essere conosciuto dal destinatario.
   La Suprema Corte aderisce a tale ultimo indirizzo, evidenziando l’ammissibilità della trasmissione mediante fax di richieste provenienti dalla parte privata, compresa quella in oggetto, e la doverosità per il giudice di valutare e decidere sulla stessa, derivandone, in caso contrario, la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa a causa della omessa pronuncia e della trattazione in assenza del difensore impedito.