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L'acquisizione di una posizione dominante di un imprenditore a seguito di accordo con un clan mafioso integra il reato di illecita concorrenza di cui all'art. 513 bis c.p.. Pronuncia della Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 02 dicembre 2020, n. 34214.
La Seconda sezione, pronunciandosi in sede di incidente cautelare, ha affermato che integra il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia, di cui all’art. 513-bis cod. pen., l’acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all’accordo tra l’imprenditore ed un clan di stampo mafioso ed alle condotte violente o minatorie, anche di carattere implicito o “ambientale”, che l’hanno tradotto in atto, operate sia a livello della domanda che a carattere diffuso e da cui sia conseguita l’interposizione di barriere all’ingresso di altri concorrenti su un certo mercato o su una zona “contrattualmente” stabilita.