ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) da parte delle autorità italiane per inadeguato ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno. Pronuncia della Corte EDU.

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CEDU, Sez. I, sent. del 6 luglio 2023.

La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata) da parte delle autorità italiane che, sottoponendo una persona, in ragione della sua condizione di prodigalità e di indebolimento fisico e mentale, ad amministrazione di sostegno, sebbene al fine di perseguire l’obiettivo legittimo di proteggere il benessere del beneficiario, si sono ingerite nella vita privata di quest’ultimo, adottando misure non proporzionate rispetto alle circostanze individuali e superando così il proprio margine di apprezzamento.
In particolare, la Prima Sezione ha affermato che nel caso di specie (relativo ad una persona anziana, nei confronti della quale il giudice tutelare, su richiesta dell’amministratore di sostegno, aveva disposto il ricovero in una RSA, all’interno della quale era rimasto per circa tre anni, in condizioni di isolamento, non potendo comunicare con familiari ed amici se non attraverso l’amministratore di sostegno) le autorità hanno abusato della flessibilità dello strumento dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al trattamento sanitario obbligatorio.
Nella decisione in esame è stato altresì sottolineato come, nonostante il ricorrente non fosse stato dichiarato incapace e disponesse, al contrario, di una buona capacità di socializzazione (come risultava dalle consulenze), le autorità non avevano adottato misure volte a mantenere le sue relazioni, familiari e sociali, ed a favorirne il suo ritorno a casa, omettendo di spiegare le ragioni che avevano portato a subordinare qualsiasi incontro all’autorizzazione del giudice tutelare o dell’amministratore di sostegno. La Corte, infine, ha ribadito che quando sono in gioco implicazioni rilevanti per la vita privata di una persona, il giudice deve soppesare attentamente tutti i fattori rilevanti, per valutare la proporzionalità della misura da adottare, consentendo all’interessato di esprimere la propria volontà.