ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ad una procedura di attribuzione dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale).

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Tar Lazio, sez. III bis, sent. del 19 giugno 2020, n. 6796.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’ASN, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo ovvero l’assenza di rigore metodologico  (1).
 

(1) Tar Lazio, sez. III bis, 9 ottobre 2019, n. 11658.
Ha chiarito la Sezione che il criterio della collocazione editoriale nel quadro del giudizio che le commissioni devono svolgere sulle pubblicazioni, non esprime e condensa, esso soltanto, la bontà e il pregio di un lavoro scientifico, né può ad esso annettersi un rilievo determinante nel giudizio e oltretutto non afferisce, nell’impostazione normativa, alla qualità della pubblicazione: qualità e collocazione editoriale di un lavoro sono infatti criteri distinti, normativamente coniati dall’art. 4 del decreto ministeriale n. 120 del 2016 “per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
La qualità delle pubblicazioni non può dunque per volontà del “legislatore” essere eo ipso evinta, dalla loro collocazione editoriale, che è un altro concorrente criterio di valutazione e non un fattore indicativo della qualità delle pubblicazioni, la quale va invece ricostruita, come impone l’art. 4, lett. c) del decreto ministeriale, sulla scorta dei sub – criteri a tal fine ivi individuati dal legislatore, costituiti da originalità, rigore metodologico e carattere innovativo di uno scritto.
“La qualità della produzione scientifica”, dunque, non si esaurisce e risolve nella -né può essere dedotta dalla – “collocazione editoriale” ed, anzi, a ben vedere, nell’impianto disciplinatorio, imperativo e non meramente orientativo dell’art. 4, d.m. n. 120 del 2016, costituisce un criterio per il complessivo giudizio sulle pubblicazioni, collocato sul medesimo piano di quello della collocazione editoriale, previsto e regolamentato alla lettera d), il che collima anche con un ordinamento su base logica dei due criteri, apparendo infatti anche più ragionevole accordare prevalenza, ai fini della ricognizione della bontà e del pregio di uno scritto, alla qualità intrinseca di esso, desunta e valutata, come vuole il disposto dell’art. 4, lett. c., da ingredienti di contenuto del lavoro stesso, idonei al meglio a farla mergere (quali l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico), piuttosto che al criterio della collocazione editoriale; la quale è un requisito estrinseco, se non esteriore e formale, di una pubblicazione e può dipendere da fattori esterni, talora eterogenei rispetto alla qualità intrinseca di uno scritto.
“La collocazione editoriale” sèguita a costituire un autonomo e concorrente criterio per la valutazione delle pubblicazioni e così come non può costituire sub – criterio o fattore del criterio “qualità della produzione scientifica” (lett. c) dell’art. 4, d.m. n. 120 del 2016) parimenti non può concretizzare un sub criterio dell’ulteriore criterio contemplato alla lettera f) dell’art. 4 in esame, vale a dire “la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale che invece per la volontà normativa di cui al disposto della lett. f) dell’art. 4, va individuata “tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso” (ossia del settore concorsuale) “e dei settori scientifico – disciplinari ricompresi”, giudizio che postula valutazioni sostanziali di contenuto sull’importanza delle pubblicazioni, in relazione alle caratteristiche specifiche del settore concorsuale.
Il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”, è un insieme ovvero un macro-criterio composto dai due sottoinsiemi o criteri giustapposti dalla congiuntiva “nonché”: 1) il numero e il tipo delle pubblicazioni; 2 ) la continuità della produzione scientifica. Pertanto, il carattere della continuità è da riferire non al primo sottoinsieme bensì al secondo equiordinato al primo, costituito dalla “produzione scientifica sotto il profilo temporale”.
Tali due sottoinsiemi o macroaree corrispondono a due ben precise categorie che ricevono una distinta classificazione qualificazione normativa nel Decreto ministeriale n. 120 del 2016, la quale prende corpo e sfocia anche in due distinti Allegati recanti la rispettiva disciplina.
Le pubblicazioni sono le “Pubblicazioni presentate dai candidati”, contemplate dall’art. 7, d.m. n. 120 del 2016. Viceversa, la produzione scientifica pubblicata è prevista all’Allegato C) dedicato alla disciplina dell’impatto della produzione scientifica nel quale vengono regolamentati gli indicatori, diversamente normati a seconda che il settore sia bibliometrici o non bibliometrici. Alle due cennate categorie corrispondo anche graficamente poi, due distinte sezioni della domanda di parte Non vi è infatti incompatibilità tra il ruolo di editore capo e la qualità di autore di una pubblicazione
La qualifica di editore capo vale ad apportare direttamente al lavoro un valore aggiunto nella misura in cui ogni autore, proprio in quanto editore capo e quindi sostanzialmente responsabile della qualità e del livello della rivista, profonde maggiore impegno nella redazione del lavoro per due canali, vale a dire sia perché in tal modo concorre a mantenere alto il livello qualitativo della rivista mercé il conferimento del suo contributo autorale, sia perché avverte “il peso” della sua funzione di editore capo, che ne responsabilizza e stimola il disimpegno di un più spiccato apporto in termini di qualità, accuratezza, rigore metodologico, completezza di argomentazioni, approvvigionamento e padronanza delle fonti.
La “rilevanza delle pubblicazioni”, contemplata all’art. 4, comma 2, lett. f), d.m. n. 120 del 2016, evoca le caratteristiche contenutistiche ed oggettive delle pubblicazioni piuttosto che la collocazione delle riviste nelle quali sono ospitate, elemento estrinseco e formale.