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Valutazione circa la condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente in sede di riconoscimento della protezione umanitaria. Pronuncia della Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I, ord. del 30 settembre 2021, n. 26623.
"Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso, tratte dalle fonti menzionate dal citato art. 8 o anche da concorrenti canali di informazione che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area». Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione."