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Anno XVII - n. 06 - Giugno 2025

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Tra l’art. 600 e l’art. 558-bis cod. pen. non ricorre alcun fenomeno di successione di leggi incriminatrici. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 4 agosto 2021, n. 30538.

La Quinta Sezione ha affermato che non ricorre alcun fenomeno di successione di leggi incriminatrici tra l’art. 600 cod. pen. e l’art. 558-bis cod. pen. in riferimento ad un fatto integrante reificazione della vittima (nel caso di specie cessione della figlia minore dell’imputato contro il c.d. corrispettivo della sposa), atteso che, in applicazione del criterio strutturale, non si registra alcuna coincidenza tra le fattispecie a confronto