ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Termine entro il quale riattivare l'attività notificatoria ove la prima notificazione, proposta correttamente nel termine decadenziale, non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante stesso.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. IV,  sent. del 9 marzo 2020, n. 1690.

In sede di ricorso giurisdizionale, ove la prima notificazione, proposta correttamente nel termine decadenziale,  non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante stesso, la successiva rinotificazione retroagisce  e impedisce ogni decadenza se il notificante ha riattivato l'attività notificatoria entro un termine ragionevole da individuarsi nella metà del termine concesso dall'art. 92, comma 1,  c.p.a. per la proposizione dell' impugnazione; termine entro il quale l'appellante notificante deve riattivare l'attività notificatoria ove la prima notificazione, proposta correttamente nel termine decadenziale,  non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante stesso ( nella specie per irreperibilità del destinatario) (1).

(1) La Sezione si è conformata all’orientamento della Corte di cassazione (SS.UU. n. 17532 del 2009) secondo cui  "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

In concreto la Sezione, aderendo all’indicazione di SS.UU. n. 14594 del 2016, ha stabilito che il termine ragionevolmente contenuto, entro il quale va riattivata l’attività notificatoria, non deve superare la metà dei termini indicati dall’art. 92, comma 1, c.p.a. per la proposizione delle impugnazioni.