Ultimissime

E’ inutile il test della prova preselettiva della facoltà di medicina per chi abbia già maturato esperienza universitaria in settori affini.
T.A.R. per il Lazio, Sez. III, sent. n. 7784 del 17 giugno 2019.
Con il ricorso proposto la ricorrente impugnava il diniego di iscrizione ad anno di corso successivo al primo nel corso di laurea di medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, lamentando di non essere stata immatricolata perché l’Università intimata riteneva necessario il superamento dei test preselettivi per la conseguente iscrizione al primo anno di corso.
Il Collegio, al fine di decidere la causa in esame, ha richiamato i principi desumibili dalla sent. n. 1 del 2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, pur nella diversa ipotesi di trasferimento da Ateneo estero ad Ateneo nazionale, ha affermato che: “a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz’alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente”, sia con riguardo al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, che con riguardo al trasferimento da un'università ad un'altra, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”. La medesima sentenza richiamata, nell’indicare i requisiti di ammissione ai corsi di studio, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea, al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario.
Sulla base della giurisprudenza richiamata, pronunciandosi favorevolmente al ricorso, il Collegio ha quindi accolto le censure mosse dalla ricorrente sull’inutilità della prova preselettiva per chi abbia già maturato esperienza universitaria in settore affine.