Ultimissime

Il TAR Genova si esprime sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione e sulla responsabilità contrattuale.
TAR Genova, Sez. I, sent. del 10 marzo 2025 n. 280
Come è stato chiarito dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con l’espunzione del riferimento al dolo e alla colpa grave dell’aggiudicatario, ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il legislatore ha inteso configurare «un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità» (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2022, n. 7).
Anche volendo prescindere da tale ultima notazione, il Collegio osserva che, per consolidato orientamento in tema di responsabilità contrattuale, affinché «l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa, con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento» (Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11717).