ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Il TAR Basilicata si esprime sul principio del favor partecipationis in relazione alle clausole della lex specialis ambigue e/o contraddittorie.

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TAR Basilicata, Sez. I, sent. del 20 marzo 2025, n. 186.

Risulta fondato il primo motivo del ricorso, tenuto conto del principio del favor partecipationis, ai sensi del quale, in presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue e/o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece di quella che determina l’esclusione dell’offerente, tenuto pure dell’interesse pubblico del massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, finalizzato alla scelta da parte dell’Amministrazione del migliore contraente (sul punto cfr. ex multis TAR Basilicata Sent. n. 654 del 21.12.2024, che richiama: TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 34 del 13.1.2020; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 1461 del 12.9.2019; TAR Milano Sez. IV Sent. n. 794 del 23.3.2018; TAR Milano Sez. I Sent. n. 169 del 24.1.2017; TAR Catania Sez. I Sent. n. 4211 del 15.10.2010), in quanto le parole dell’ultimo capoverso dell’art. 8, punto 7, del bando, nella parte in cui stabilisce che “non è possibile presentare più manifestazioni di interesse”, non si riferiscono espressamente e/o chiaramente agli altri 6 contemporanei procedimenti esplorativi di indagine di mercato, volti ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, interessati alle successive procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli altri 6 Musei Archeologici Nazionali, siti nella Regione Basilicata.