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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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La Suprema Corte si esprime sul gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking.

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Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. del 28 aprile 2022, n. 16272

Va dunque ribadito il principio, anche alla luce del dictum del giudice delle leggi, cui dovrà adeguarsi il giudice del rinvio, che in tema di ammissione al patrocino a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76, co. 4-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo; ne consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 79 del decreto e non anche dell'allegazione da parte dell'interessato, prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione. Detto, pertanto, che nei casi di cui all'art. 76 co. 4-ter d.P.R. 115/02 sarebbe ultroneo richiedere qualsivoglia attestazione reddituale, va peraltro evidenziato che il provvedimento di rigetto reso dalla Corte di Appello di Catanzaro il 3/6/2020 era incorso in ulteriori errori. Il primo è che, come si evince agevolmente dalla lettura dell'art. 79 co. 1 lett. a) del D.P.R. 115/02, il richiedente l'ammissione al patrocinio dello Stato è tenuto ad indicare le generalità ed il codice fiscali dei componenti la propria famiglia anagrafica, ma non vi è alcuna norma che gli imponga -come richiestogli nel provvedimento richiamato- la produzione di copia dei documenti di riconoscimento degli stessi. Nemmeno vi è alcuna norma che gli imponga "l'autocertificazione che l'avvocato risulta iscritto nel registro del gratuito patrocinio", essendo tale elenco pubblico e la circostanza agevolmente verificabile dal giudice. In ultimo, anche qualora non si vertesse in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 76 cc. 4 ter del D.P.R. 115/02, a nulla servirebbe la richiesta produzione dell'attestazione ISEE, laddove questa Corte di legittimità, infatti, ancora di recente ha precisato che, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). (così Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552, che ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite).