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La Suprema Corte si esprime in tema di traffico di influenze illecite.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 9 novembre 2021, n. 40518.
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di traffico di influenze illecite, ha affermato che il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.