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La Suprema Corte si esprime sulla causa di proscioglimento prevista dall’art. 72-bis cod. proc. pen.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 20 aprile 2021, n. 14853.
La Sesta sezione ha affermato che la causa di proscioglimento prevista dall’art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è applicabile nei confronti dell’imputato impossibilitato a partecipare al processo per ragioni attinenti alle sue condizioni di salute fisica e non mentale.