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La Suprema Corte si esprime sul reato di truffa contrattuale caratterizzata da raggiro consistito nella consegna in pagamento di assegni postdatati poi rivelatisi insoluti.
Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 31 maggio 2022, n. 21250
Il secondo motivo del ricorso, pur richiamando un orientamento espresso da questa corte (v. Sez. 2, n. 11964 del 29/11/2019, dep. 2020, Pilli e Castiello) per il quale - nell'ipotesi di truffa contrattuale caratterizzata da raggiro consistito nella consegna in pagamento di assegni postdatati poi rivelatisi insoluti - la consumazione del reato si integrerebbe al momento della consegna della merce e non della scadenza degli assegni, prospetta enunciati ermeneutici non condivisibili da questo collegio in ragione di una anticipazione della data di consumazione del delitto. Ed invero, il momento consumativo del delitto si riconosce per la piena corrispondenza tra il fatto storico e la fattispecie astratta decritta dalla norma incriminatrice, ovverosia quando si verificano tutti gli elementi strutturali previsti e l'offesa al bene giuridico si realizza nella completa estensione, raggiungendo il reato la massima gravità concreta. Per individuare la data di consumazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., quindi, bisogna verificare che gli elementi oggettivi (e, dunque, la condotta dell'agente consistente nell'induzione in errore, tramite artifici e raggiri, del soggetto passivo; l'evento del danno patrimoniale corrispondente all'ingiusto profitto ed il nesso eziologico tra gli stessi intercorrente) nonché l'elemento psicologico del dolo si siano tutti verificati e che sia stata raggiunta la piena estensione dell'offesa ad entrambi i beni giuridici tutelati, il patrimonio e la libera formazione del consenso in seno alla persona offesa. Trattandosi, inoltre, di truffa contrattuale, il tempus commissi delicti non può essere individuato in via preventiva ed astratta: è, piuttosto, indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (v. Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043 ed anche Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688).