ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Suprema Corte si esprime in tema di patteggiamento nel caso in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all’art. 317-bis cp.

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Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 28 marzo 2025, n. 12309.

La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che, nel caso in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all’art. 317-bis cod. pen. e la pena detentiva concordata non ecceda i due anni di reclusione, il giudice, ove la richiesta sia stata subordinata, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all’esenzione dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l’accordo nella parte residua, infliggendo, ex officio, dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.