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TAR Venezia, (Veneto), Prima Sezione, sentenza n. 482 del 03 maggio 2018
Sulla disciplina della revisione della patente di guida del consumatore abituale di sostanze stupefacenti
Il TAR si è pronunciato sul ricorso proposto dal sig. X contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere l’annullamento della nota emanata dal predetto Ministero, che dispone la revisione della patente di guida mediante un nuovo esame di idoneità psicofisica, essendo il predetto sig. X un consumatore abituale di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, il sig. X lamenta che il provvedimento di revisione adottato è del tutto privo di una specifica motivazione, limitandosi soltanto la nota richiamataa segnalarlo“come presunto consumatore abituale di sostanze stupefacenti”.
Il TAR accoglie il ricorso proposto dal sig. X.
I giudici del TAR osservano che il provvedimento di revisione della patente è stato adottato sulla base della disposizione di cui all’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, Codice della Strada.
La predetta norma conferisce all’Amministrazione il potere discrezionale di dare avvio al procedimento di revisione della patente nell’ipotesi in cui sorgano dei dubbi sull’idoneità psico-fisica del soggetto alla guida.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, al fine di poter esercitare il predetto potere discrezionale da parte dell’Amministrazione competente, non occorre che siano realizzati illeciti penali, civili o amministrativi, ma è sufficiente che siano riscontrabili circostanze oggettive e certe, tali da far sorgere un dubbio ragionevole circa la persistente idoneità del soggetto alla guida.
Il provvedimento adottato dall’Amministrazione deve essere puntualmente motivato ed in particolare devono essere indicate le ragioni oggettive e concrete che hanno fatto sorgere il dubbio sul possesso dei requisiti psico-fisici alla guida.
Sul punto, il giudici del TAR precisano che: “nelle ipotesi previste dall’art. 128, comma 1 del Codice della Strada - come già affermato da questo stesso Tribunale - il provvedimento di revisione della patente necessiti sempre e comunque di idonea e puntuale motivazione, che tenga conto della gravità della condotta tenuta dall’interessato e degli specifici elementi oggettivi che caratterizzano la singola fattispecie, come accertati in via definitiva (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 42; id., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 481).”. Ed ancora, riprendendo la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 9 giugno 2008, n. 2760, si afferma che: “la portata del procedimento volto ad imporre la revisione della patente ex art. 128 del codice della strada prevede l'attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato. Presupposto, dunque, perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell'idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame”.
Il TAR sottolinea, in conclusione, che il provvedimento adottato dall’Amministrazione deve essere dotato di una motivazione congrua che deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione dei “fatti determinati”, quali presupposto per l’emanazione dell’anzidetto provvedimento ed anche l’elemento psichico che appare determinante per la commissione del probabile illecito. In tal senso, si è pronunciato il Consiglio di Stato, se. VI, 25 maggio 2010 n. 3276: “la motivazione del relativo provvedimento ai sensi del cit. art.128 deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione di “fatti determinati” presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti, appunto in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida”.