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CONSIGLIO DI STATO, Quarta Sezione, sentenza n. 2907 del 16 maggio 2018
Sull’annullamento di un provvedimento amministrativo e la relativa domanda risarcitoria
I giudici del Consiglio di Stato sono stati aditi al fine di pronunciarsi sul ricorso proposto dal consorzio A. s.c.a.r.l. contro il comune di Battipaglia e nei confronti della società cooperativa M. al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR per la Campania, non avendo riconosciuto il risarcimento del danno derivante dall’annullamento del provvedimento amministrativo.
La ricorrente sostiene che: “Il giudice amministrativo salernitano non ha considerato che, intervenuta la scadenza del 30 settembre 2004, ossia il termine entro il quale dovevano essere inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le proposte d'intervento da ammettere eventualmente a finanziamento, il danno si era ormai consolidato ed era irreversibile, onde si sarebbe dovuto senz'altro procedere alla sua liquidazione, non ponendosi ipotizzare alcuna successiva e diversa ulteriore determinazione da parte dell'amministrazione comunale.In via devolutiva si ripropone quindi la domanda risarcitoria, oltre che i motivi del ricorso n.r. 2150/2004 e i relativi motivi aggiunti, contestando che possa avere rilievo preclusivo l'art. 6 comma 2 dell'avviso pubblico di selezione delle manifestazioni di interesse che, nell'escludere qualsivoglia pretesa economica, anche a titolo di rimborso spese, per i soggetti partecipanti alla selezione deve intendersi riferito alla "...mancata ammissione della proposta del privato per atto legittimo", ciò che esula dal caso di specie.”
Il Collegio rigetta il predetto ricorso.
In particolare, rileva che al fine di ottenere il riconoscimento del danno da perdita di chance, per costante giurisprudenza, si presuppone “una rilevante probabilità del risultato utile” frustrata dall’agire illegittimo dell'amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non, secondo più restrittivi indirizzi, la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l’interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava.
Nel caso di specie, il conseguimento del bene della vita non presentava per niente il carattere aleatorio in quanto era condizionato: all’inserimento dell'intervento nel programma di riqualificazione;alla presentazione del programma di riqualificazione secondo le indicazioni del bando ministeriale ed entro il termine ivi indicato ed all’ammissione a finanziamento del programma di riqualificazione.
Alla luce di tale considerazione, non possono neppure trovare ingresso i principi elaborati dalla giurisprudenza circa l’inefficacia delle clausole del bando di gara concernenti l’esonero della p.a. da qualsiasi responsabilità precontrattuale e l’obbligo di interpretare gli atti costitutivi di una procedura di evidenza pubblica secondo buona fede.
I giudici del Collegio ritengono che la responsabilità non sia configurabile alla luce dei parametri individuati dalla Plenaria n. 5 del 2018.
Nello specifico, non si ravvisa l’affidamento incolpevole del soggetto coinvolto nelle trattative, relativamente al mancato rimborso delle spese di progettazione ed inoltre non appare provato il danno patrimoniale, rappresentato dalle perdite economiche subite e diverse da quelle desumibili a titolo di lucro cessante (c.d. interesse positivo, di cui non si ammette il ristoro).
Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Stato rigetta l’appello e le domande risarcitorie in esso proposte.