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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Sul principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e la sua applicazione in sede di azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo

CONSIGLIO DI STATO, Sesta sezione, sentenza n. 5452 del 18 settembre 2018
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I giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato si sono pronunciati sul ricorso proposto dall’avvocato L. O. contro il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del proprio foro di appartenenza e nei confronti degli avvocati F. M. e L. G. al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Il ricorrente chiede, nello specifico, al Consiglio di Stato la riforma della sentenza emessa dal TAR per la Campania, con la quale non ha trovato accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati per lesione all’immagine e decoro professionale, danno biologico e per perdita di chance da mobbing. Il predetto ricorrente sostiene infatti che la responsabilità del Consiglio dell’Ordine nasce dal comportamento tenuto da quest’ultimo organismo professionale per essersi sottratto al dovere di dirimere la lite professionale insorta tra lo stesso avvocato ed altri due colleghi nonché, al contestuale onere di procedere, sotto il profilo disciplinare, nei confronti degli anzidetti avvocati.

Il Consiglio di Stato sostiene, sotto tale profilo, che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, in quanto il ricorrente non ha raggiunto la prova piena su uno degli elementi fondamentali idonei ad imputare la responsabilità nella causazione di danni risarcibili: l’antigiuridicità dei comportamenti o atti a causa dei quali derivano i danni patiti (art. 30, comma 3, c.p.a.).

In conclusione, i giudici del Consiglio di Stato statuiscono che: “secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 282) il principio generale dell'onere della prova previsto nell'art. 2697 c.c. si applica anche all'azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato dare in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi non solo del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, ma anche dell’antigiuridicità del fatto (sia esso concretizzato in un atto o in un comportamento) che si assume lo abbia causato, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni manchi della prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria la stessa deve essere respinta.”.