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Sui titoli di riserva per le categorie protette nei concorsi pubblici sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.Pronuncia del TAR Lazio.
TAR per il Lazio, Sez. IV-ter, sent. del 29 ottobre 2025, n. 18841.
Le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa disciplina non lascia alla p.a. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’invalido, che si configura come diritto al posto riservato; e ciò senza che rilevi la circostanza per la quale tali controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al giudice ordinario, tramite l’impugnazione della graduatoria dei vincitori.
