ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Prot. 300/A/2625/20/115/28.

Si fa seguito alla circolare prot. n.300/Al2089/201117/2 del 13.03.2020 avente pari oggetto, per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.88 del 02.04.2020, il DPCM 1 aprile 2020 con il quale è estesa, a decorrere dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020, la sospensione dei termini di notificazione dei verbali al C.d.S. e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta!, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Come noto, sono altresì sospesi, ai sensi dell'art.103 del DL n.18/2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, fmali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, inclusi quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL n. 19/20203 , nonché quelli previsti dall'art. 126bis comma 2 e dall'art. 180 comma 8 C.d.S .. Si fa riserva di comunicazione di eventuali proroghe o abrogazione dei provvedimenti di sospensione.

Note:

1) Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 13 aprile 2020 anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l'art. 108 del DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione, fino alla data del31 maggio 2020 (si veda sul punto la circolare n. 300/AJ23 09/20/1 15/28 del 24 marzo 2020).

2) Si richiama l'attenzione di Codesti Uffici sul dies a quo della sospensione dei termini da intendersi diverso in relazione ai soggetti a favore dei quali è disposta: dal 22 febbraio 2020, per i residenti, aventi sede operativa òesercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'allegato I al DPCM l marzo 2020; dal lO marzo 2020, per i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o funzionale nei Comuni dell'intero territorio nazionale.