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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Sospensione facoltativa nel processo amministrativo.

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Consiglio di Stato, ord. coll., 30 dicembre 2019, n. 8901.

L’art. 337, comma 2, c.p.c. – secondo cui quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata – è applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art. 79, comma 1, c.p.a., da intendere come riferito a tutte le fattispecie di sospensione previste dal codice di procedura civile e non soltanto alle ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all’art. 295 c.p.c. (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che tale previsione normativa permette al giudice dinnanzi al quale venga invocata una sentenza non ancora passata in giudicato, in quanto allo stato impugnata, di sospendere il processo dinnanzi a sé pendente, qualora ritenga che la soluzione delle questioni giuridiche di cui sia investito sia dipendente dall’accertamento contenuto nella sentenza impugnata.

Come precisato anche dalla Corte di cassazione (sez. lav., 4 gennaio 2019, n. 80), la connessione per pregiudizialità tra giudizi è regolata altresì dagli artt. 295 e 337 c.p.c. in materia di sospensione del processo, tendendo l’ordinamento a prevenire il contrasto di giudicati e ad assicurare la coerenza e la certezza degli accertamenti giurisdizionali. Difatti, qualora sussista una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra giudizi distinti e, quindi, l’oggetto del giudizio pregiudiziale concerna una questione giuridica da valutare nel giudizio dipendente al fine di pronunciare sulla pretesa azionata, ove il giudizio pregiudiziale sia stato definito con sentenza non avente ancora l’autorità della cosa giudicata, in quanto allo stato impugnata (anche, pertanto, con un mezzo di impugnazione ordinaria – così Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2015, n. 806), se non potrà applicarsi l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (presupponendo lo stesso, tra gli altri, la pendenza in primo grado del giudizio pregiudicante), potrà comunque ricorrersi all’istituto della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c..

Il giudice investito della causa pregiudicata, dunque, ha la possibilità di sospendere il processo in attesa che il giudizio pregiudiziale sia definito con pronuncia passata in giudicato; venendo in tale modo bilanciata l’esigenza di ragionevole durata del processo con l’esigenza – parimenti meritevole di attenzione – di coerenza dell’ordinamento, sub specie di prevenzione del contrasto tra giudicati.